Accesso ex L.241/1990

Al fine di garantire criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, il GAL in quanto soggetto responsabile dell’attuazione del proprio Piano di Azione, è tenuto al rispetto della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. Il GAL nello svolgimento della sua attività amministrativa ha l’obbligo di rendere accessibile (“diritto di accesso”: prendere visione ed estrarre copia) i documenti amministrativi (art. 22 comma d) L. 241/90) a tutti i soggetti, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Sono esclusi dal diritto di accesso quei documenti previsti dall’art. 24 della L.241/90 e in particolare i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con riferimento agli interessi epistolario, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. A norma dell’art. 25 della L. 241/90 la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti previsti da quanto sopra citato e dall’art. 24 della L. 241/90 e devono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 dell’art. 25.

Presentazione delle richieste di accesso

Le richieste di accesso agli atti devono essere presentate al GAL in carta libera e contenere:

  1. Le generalità e l'indirizzo del richiedente;
  2. L'indicazione esatta del documento o dei documenti oggetto della richiesta;
  3. La motivazione della richiesta;
  4. La data e la sottoscrizione autografa;
  5. Le modalità di consegna dei documenti richiesti, specificando se consegna a mano o spedizione presso il domicilio del richiedente.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

Il GAL è tenuto al rispetto della legge N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (modificata poi negli anni successivi). Il GAL, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, applica la nozione di “Accesso civico”(Art. 5 D. Lgs. N. 33/2013, modificato dal D. Lgs. N. 97 del 25 maggio 2016), con la quale si definisce il diritto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quando previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto Legislativo.

Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso:

  • Accesso civico, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione;
  • Accesso generalizzato, il nuovo accesso “FOIA” ( Freedom of information act), il quale radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti dalla P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell’accesso tradizionale della Legge 241/90), e a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell’accesso civico disciplinato nell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013).

Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetto accesso documentale).

Le istanze di Accesso civico vanno presentate al GAL mediante richiesta inviata ai seguenti indirizzi:

  • segreteria@sulcisiglesiente.it
  • galsulcisiglesiente@pec.it