I distretti rurali sono “sistemi produttivi locali caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”.

I distretti hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi, con una funzione soprattutto programmatoria e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile. Sono quindi soggetti non profit e di interesse collettivo.

Sono normati dalla Legge regionale n. 16 del 2014 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” e dalle relative direttive di attuazione allegate alla Delibera della Giunta regionale n. 11-8 del 2020.

I distretti sono riconosciuti dalla Regione a seguito dell'iniziativa da parte di: enti locali, singoli e associati, insistenti sul territorio del distretto; camere di commercio competenti per territorio; associazioni di categoria; imprese operanti sul territorio; GAL; FLAG;  altri enti o istituzioni pubblici o privati.

Il soggetto promotore è tenuto a mettere in atto delle azioni di animazione territoriale - con almeno sei incontri pubblici di condivisione - e deve garantire la più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio.

Piano di distretto

È il piano d'azione del distretto, il documento di programmazione generale delle sue attività. Contiene l’analisi territoriale, l’analisi SWOT, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e gli indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio dei risultati. Viene elaborato dal consiglio direttivo e presentato alla Regione per l'approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta annualmente a verifiche da parte della Regione.

Struttura organizzativa del distretto
  • Assemblea - costituita dai soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto
  • Consiglio direttivo - organo di governo del distretto con potere decisionale, eletto dall’assemblea
  • Presidente - legale rappresentante del distretto, eletto dal consiglio direttivo
  • Tavolo di consultazione - strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio
  • Organo di controllo - qualora necessario
Forma giuridica del distretto

Il distretto deve essere costituito con atto pubblico, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato e deve essere iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche.